dzeko fiorentina
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Cosa stabilisce l’articolo 25: squalifica e multa fino a 20mila euro

Il comma 9 dell’articolo 25 stabilisce che i tesserati non possono dialogare con i tifosi né sottostare a comportamenti che compromettano la dignità della persona. La violazione comporta le sanzioni indicate dall’articolo 9, tra cui la squalifica per una o più giornate di gara, con possibilità di inasprimento se la condotta viene ritenuta particolarmente grave.

Accanto alla squalifica, è prevista anche una multa di 20.000 euro per le violazioni in ambito Serie A, come definito dall’articolo 9, lettera d). Nel caso di Dzeko, entrambe le sanzioni risultano potenzialmente applicabili.

Questa norma, introdotta nel 2015 per tutelare i calciatori da contestazioni pubbliche, nacque dopo una serie di episodi critici, tra cui la forte protesta subita dalla Roma all’Olimpico pochi mesi prima. L’obiettivo era – ed è – evitare che i giocatori vengano esposti a pressioni o “gogne” sotto le curve.

A Bergamo, invece, Dzeko non si è limitato a presentarsi insieme alla squadra davanti ai tifosi: ha addirittura utilizzato il megafono, compiendo proprio quel tipo di interlocuzione vietata dal regolamento.

Ora la palla passa alla Procura Federale. Il procuratore Giuseppe Chiné attende la relazione degli ispettori FIGC presenti allo stadio. Solo allora si capirà se per l’attaccante bosniaco scatterà davvero un provvedimento disciplinare.

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