Il parere del professor Sassani, inviato dal presidente della Lazio a Figc e Lega.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sassani chiarisce lo scenario in cui si colloca il caso che “è quello della giustizia propria dell’Ordinamento del Coni”. Si rifà alla decisione del Collegio di Garanzia che “ha evidentemente annullato la pronuncia irrogante le sanzioni contestate, dichiarando la loro illegittimità e investendo il giudice del rinvio della rivalutazione delle misure della sanzione”. Sassani fa notare che successivamente alla pronuncia del CollegioLotito ha ritenuto di poter esercitare le proprie funzioni di Consigliere Federale. A fronte di ciò, da parte degli organi della Figc, gli è stato però apposto che egli deve considerarsi ancora soggetto al provvedimento disciplinare della inibizione, non rilevando, allo stato, la decisione con cui il Collegio di Garanzia ha annullato la pronuncia di conferma (e aggravamento) di tale provvedimento”.

Sassani spiega così il parere espresso: “La risposta che ritengo di dover dare è sicuramente nel senso che la misura inibitoria non sopravvive al venire meno della pronuncia a cui essa si ricollega. Di conseguenza il dott. Lotito non riveste attualmente qualità di "sanzionato": allo stato di una vicenda non ancora conclusa, egli merita di essere considerato alla stregua di soggetto deferito in attesa di giudizio”. Sassani ricorda che “nell'ambito del Coni la pronuncia del Collegio di Garanzia corrisponde alla sentenza della Corte Suprema che cassa la sentenza d'appello contro cui è stato proposto ricorso per cassazione. L'organo e il rimedio della giustizia sportiva e della giurisdizione statuale sono assolutamente simmetrici per struttura, funzione, poteri del collegio giudicante e limiti ai motivi di censura”. La sentenza del Collegio di Garanzia, per Sassani “ha prodotto una cassazione con rinvio dal momento che il procedimento è stato rinviato alla Corte Federale D'Appello. La cassazione della pronuncia impugnata vuol dire che questa è stata eliminata dalla scena giuridica, in esercizio del potere c.d. rescindente, potere proprio di un giudice di legittimità, quale è il Collegio di Garanzia. La preesistente valutazione dei fatti operata dalla decisione rimossa è stata cancellata dall'ordinamento e che la posizione del soggetto è riportata al punto di partenza”. Ne segue che l'inibizione di Lotito “deve ritenersi spazzata via dalla scena giuridica... La pretesa del mantenimento della sanzione dell'inibizione si regge, allo stato, sul niente assoluto... La prospettiva dell'effetto espansivo della riforma e della cassazione delle decisioni giudiziarie consente di qualificare illegittimo ogni atto, e ogni provvedimento, che trovi nella decisione annullata la sua fonte. E poichè la pretesa di "inibire" il dott. Lotito trova la sua fonte proprio nella decisione annullata, essa si esprime in atti strettamente dipendenti da tale decisione. Il che confligge frontalmente con l'estensione a essi dell'effetto di rimozione proprio della pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia”.

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