Il giorno del debutto: 15 ottobre

Il green pass da venerdì prossimo, 15 ottobre, sarà obbligatorio per tutti i lavoratori: pubblici, privati, autonomi e somministrati. Persino eventuali volontari che entrassero in azienda devono esserne provvisti insieme con collaboratori e fornitori. L’obbligo resterà fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza. Da notare: le norme che entrano in vigore il 15 ottobre potrebbero cambiare in alcune parti. Il decreto infatti potrebbe subire modifiche in Parlamento durante la fase di conversione in legge.

Cosa devono aspettarsi venerdì mattina i lavoratori senza green pass?

Chi non avesse il green pass non potrà lavorare. Sarà considerata un’assenza ingiustificata e quindi sarà sospeso il pagamento dello stipendio. Non è prevista però una sanzione disciplinare. L’obbligo di green pass non si applica a coloro che potranno esibire un certificato medico in cui si spiega che il lavoratore non può essere vaccinato. Le certificazioni possono essere rilasciate dai medici dei servizi vaccinali e dai medici di base.

Cosa rischia chi entra in azienda senza il pass?

Fin qui la situazione del lavoratore che dichiara correttamente fin dal suo arrivo il mancato possesso del green pass. Altro discorso riguarda il dipendente che entra in azienda senza pass. In questi casi è prevista una sanzione amministrativa che può andare da 600 a 1.500 euro. L’ingresso senza pass può avvenire con modalità e circostanze diverse: tramite un pass falso, per esempio, oppure perché il pass non è stato controllato visto che il decreto permette anche i controlli a campione. In entrambi i casi, il lavoratore si espone a sanzioni disciplinari. Nei casi più gravi molti esperti di diritto del lavoro non escludono che si possa arrivare anche al licenziamento.

Cosa succede al datore di lavoro che non controlla?

Il controllo del green pass spetta al datore di lavoro: chi omette i controlli rischia una sanzione amministrativa dai 400 ai 1.000 euro. L’imprenditore deve incaricare un responsabile dei controlli. La verifica del green pass può essere effettuata mediante la scansione del QR code, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”. Le attività di verifica non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario. Pertanto il datore di lavoro non può conoscere i presupposti — vaccino, guarigione dal Covid-19 o tampone — che stanno dietro il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

La verifica del green pass può avvenire a campione?

Il decreto 127 del 21 settembre permette il controllo a campione ma giuslavoristi e la stessa Confindustria lo sconsigliano: l’articolo 2087 del Codice civile infatti pone in capo all’imprenditore la responsabilità della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Se si verificassero focolai dovuti all’ingresso di dipendenti non controllati, l’imprenditore potrebbe trovarsi a dover giustificare la sua scelta. Un ragionamento simile può essere esteso alla parte della norma che prevede prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Da ciò si deduce che i controlli possono essere successivi. Ma anche in questo caso il comportamento più tutelante per il datore di lavoro è il controllo prima dell’ingresso. Le aziende che hanno un numero alto di accessi in contemporanea devono cercare inoltre di evitare che si creino assembramenti in fase di verifica del pass.

Il lavoratore assente senza green pass può essere sostituito?

Nelle aziende con più di 15 dipendenti il lavoratore a casa senza stipendio non può essere sostituito. Può essere rimpiazzato invece in quelle sotto i 15 dipendenti per un periodo di 10 giorni, prolungabile di altri 10. Quindi 20 giorni da utilizzare dal 15 ottobre al 31 dicembre. Una questione non risolta è legata al tipo di contratto da utilizzare per la sostituzione. Il contratto a termine infatti prevede per l’azienda un aggravio sui contributi da versare, questo per incentivare i contratti a tempo indeterminato. In questo caso, però, la sostituzione con il contratto a termine è una scelta obbligata.

Il green pass serve anche ai trasportatori che entrano in azienda?

Sì, anche i trasportatori che entrano in azienda (italiani o stranieri) devono avere il certificato verde, in quanto la norma dispone, senza eccezioni, l’obbligo del possesso del green pass. «Si consiglia, quindi, di informare il mittente del nuovo requisito legale posto dal decreto legge 127/2021», consiglia una circolare di Confindustria. «Il controllo del green pass verrà effettuato anche a tutti gli autisti dei nostri fornitori di servizi di consegna — spiegano in Amazon —. In caso non dovessero essere provvisti di certificato, l’ingresso per il carico e lo scarico non sarà consentito. Per evitare disagi abbiamo provveduto per tempo a informare i nostri fornitori europei».

I protocolli aziendali di sicurezza vanno rivisti?

I protocolli aziendali di sicurezza adottati con il Covid discendono da quello nazionale del 6 aprile 2021 firmato dalle parti sociali. In maggioranza i protocolli aziendali prevedono una presenza massima del 30-40%. «L’entrata in vigore del green pass obbligatorio non comporta in automatico la possibilità di entrare tutti in azienda, al 100%, senza rispettare le regole previste dai protocolli — sottolinea il giuslavorista dell’università Bocconi Maurizio Del Conte —. Il principio di massima tutela della salute e sicurezza rimane. I protocolli possono essere rivisti a livello aziendale motivando però il cambiamento delle regole».

Come devono regolarsi le famiglie con colf e badanti?

In quanto datrici di lavoro domestico le famiglie devono occuparsi del controllo del green pass dei collaboratori domestici alle loro dipendenze. Non sono tenute invece a controllare il pass di idraulici, muratori, elettricisti che entrassero per lavori di manutenzione. In questo caso infatti la famiglia non riveste il ruolo di datrice di lavoro ma di cliente.

Corriere.it

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